Notizie

AGCOM 200/26/CONS: nove marcatori di rischio e limiti alle campagne sul gioco

Copertina editoriale: delibera AGCOM 200/26/CONS, nove marcatori di rischio

La delibera AGCOM n. 200/26/CONS, adottata il 29 luglio 2026 e pubblicata il 10 agosto 2026, integra le linee guida sulle campagne di comunicazione contro i disturbi da gioco d’azzardo. Il documento interviene su una questione concreta: come diffondere messaggi di prevenzione senza trasformarli, nei contenuti o nei collegamenti, in pubblicità di giochi con vincite in denaro.

Il testo finale, consultabile sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, richiama nove marcatori comportamentali di rischio, distingue le esigenze di diverse fasce d’età e precisa i limiti per loghi, link e QR code. Non abroga il divieto generale di pubblicità previsto dall’articolo 9 del decreto-legge n. 87/2018.

Delibera AGCOM 200/26/CONS: le date e i riferimenti

La delibera è un atto integrativo delle linee guida adottate con la 132/19/CONS del 2019. Si collega alle campagne e alle iniziative di comunicazione previste dall’articolo 15 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, nel contesto del riordino dei giochi a distanza.

ElementoDato verificato
ProvvedimentoDelibera AGCOM 200/26/CONS
Data di adozione29 luglio 2026
Pubblicazione10 agosto 2026
Atto integratoDelibera 132/19/CONS
Riferimento legislativoArticolo 15 del d.lgs. 41/2024
Standard citatoCEN EN 18144, pubblicato il 1° giugno 2026

AGCOM non introduce un permesso generale per promuovere il gioco: il nuovo atto specifica criteri applicativi per messaggi la cui funzione deve rimanere preventiva e informativa. La distinzione resta centrale anche per i contenuti diffusi sui siti e sui social network.

I nove marcatori di rischio richiamati da AGCOM

Al paragrafo 3 dell’Allegato A, AGCOM richiama lo standard europeo CEN EN 18144, adottato nel novembre 2025 e pubblicato il 1° giugno 2026. Lo standard è descritto come una base volontaria di riferimento per individuare precocemente schemi di gioco potenzialmente rischiosi: i nove marcatori non costituiscono, singolarmente, una diagnosi medica.

N.Marcatore comportamentaleChe cosa osserva
1Variazioni delle puntateAumenti o cambiamenti di importo e frequenza
2Velocità e intensitàAccelerazione del ritmo di gioco
3DepositiFrequenza, importi e tentativi non riusciti
4PrelieviPrelievi effettuati e successivamente annullati
5Contatti del giocatoreInterazioni e richieste rivolte all’operatore
6Durata e orariSessioni prolungate e gioco in particolari fasce orarie
7Uso di prodotti diversiPassaggio o impiego di più tipologie di gioco
8Perdite netteEntità e andamento delle perdite nel tempo
9Strumenti di protezioneModifiche a limiti impostati e autoesclusione

La logica è preventiva: una comunicazione rivolta a utenti registrati può richiamare, per esempio, un incremento dei depositi o l’allungamento delle sessioni. Il riferimento ai marcatori mira a far riconoscere comportamenti problematici, non a rendere più efficace la commercializzazione dei giochi.

Minori, 18–24enni e persone anziane: destinatari diversi

L’Allegato A richiama espressamente le fasce 11–13 e 14–17 anni per iniziative educative e istituzionali, la fascia 18–24 anni per forme di tutela rafforzata previste nello schema di convenzione ADM e gli ultrasessantacinquenni come gruppo cui prestare attenzione nella comunicazione.

Non significa autorizzare i minori a partecipare al gioco: si tratta di prevenzione, orientamento e protezione. Per i giovani adulti, invece, il documento richiama l’importanza di informazioni comprensibili sui limiti di spesa, di ricarica e sul tempo di gioco.

Loghi, link e QR code: dove passa il confine con la pubblicità

Il paragrafo 7 ammette, nei limiti previsti, la presenza del logo del concessionario come elemento identificativo, purché non prevalga sul messaggio di prevenzione e non richiami offerte, prodotti o bonus. La sua collocazione e le dimensioni contano: un marchio dominante o accompagnato da uno slogan commerciale può conferire al messaggio una funzione promozionale.

Il paragrafo 8 esclude link cliccabili, URL o QR code che portino direttamente a offerte di gioco, quote, bonus o promozioni. Possono essere ammessi rimandi a pagine esclusivamente dedicate agli strumenti di tutela, ma solo rispettando condizioni cumulative: assenza di contenuti promozionali e accesso all’area di gioco, divieto di profilazione, minimizzazione dei dati e separazione verificabile dalle sezioni commerciali.

Queste indicazioni si riferiscono alle campagne e comunicazioni sul gioco responsabile disciplinate dal provvedimento; non equivalgono a una qualificazione automatica di qualsiasi articolo giornalistico. Per il quadro generale resta utile il nostro approfondimento sul divieto di pubblicità del gioco d’azzardo in Italia.

Assistenza e autoesclusione: quale numero indicare

Fra le informazioni minime delle campagne figura il rimando ai canali di aiuto e agli strumenti di autolimitazione e autoesclusione. Il provvedimento cita il Numero Verde Nazionale Dipendenze 800 940 789, attivo dal 24 giugno 2026 secondo l’Istituto Superiore di Sanità. Il servizio ISS è gratuito e anonimo e copre sia dipendenze da sostanze sia dipendenze comportamentali, incluso il gioco d’azzardo.

Chi cerca indicazioni pratiche sull’autoesclusione può leggere la nostra guida alle modalità, alla durata e alla revoca dell’autoesclusione ADM; per le misure di prevenzione generali è disponibile la sezione Gioco responsabile.

Che cosa cambia per chi legge le comunicazioni sul gioco

La novità più utile per il pubblico non consiste in un nuovo elenco di giochi consentiti. È una serie di criteri concreti per giudicare un messaggio: prevale l’avvertenza sul rischio o il richiamo al marchio? Un link porta a limiti e autoesclusione oppure a un’offerta? Le informazioni sono rivolte alle persone esposte al rischio o cercano di normalizzare il gioco?

AGCOM precisa inoltre che la conformità delle campagne dipende da contenuto, contesto, forma e modalità di diffusione, non dalla semplice etichetta “gioco responsabile”. Per comprendere la terminologia tecnica richiamata dal provvedimento, sono disponibili anche le guide sul significato dell’RTP e sul funzionamento dell’RNG.

Il testo integrale, compreso l’Allegato A, è pubblicato sul sito AGCOM. Questa sintesi si riferisce ai documenti disponibili al 19 ottobre 2026 e non sostituisce una valutazione legale dei singoli casi.

Fonti e riferimenti

  1. AGCOM — Delibera 200/26/CONS (29 luglio 2026)
  2. AGCOM — Allegato A: criteri applicativi e marcatori di rischio
  3. AGCOM — Divieto di pubblicità del gioco d’azzardo
  4. ISS — Numero Verde Nazionale Dipendenze 800 940 789